Al Convegno di Cassa Padana a Leno sono intervenute anche Stefania Cabibbo e Alessandra Sabino, entrambe Senior Consultant dello Studio Bandera, fondato a Brescia nel 1995. Questo Studio si compone di dottori commercialisti, avvocati, revisori e consulenti che intervengono in ambiti specifici.
Patto di famiglia
Il Patto di famiglia è «il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti»
La norma prevede, inoltre, che:
- partecipino alla stipula del Patto di famiglia, quale negozio inter vivos, il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari (figli e coniuge ovvero ascendenti in assenza di figli), ove al momento della stipulazione del contratto si aprisse la successione dell’imprenditore;
- il/i discendente/i continuatore (soggetto beneficiario del Patto di famiglia in questione) provveda al pagamento di una somma o al trasferimento di beni a titolo di liquidazione a favore degli altri legittimari non assegnatari partecipanti al contratto, secondo le quote di legittima, a meno che non vi rinuncino
Il Patto di famiglia produce immediatamente l’effetto traslativo a favore del/i beneficiario/i individuato/i al momento della stipula del contratto, così che l’apertura della successione dell’imprenditore non è causa del contratto né suo momento di efficacia.
- Il Patto di famiglia è l’unico istituto con il quale viene derogato il divieto di patti successori sancito dall’ordinamento.
- Il Patto di famiglia permette che quanto trasferito non sia oggetto né di collazione né di riduzione.
- Il Patto di famiglia risulta molto vantaggioso secondo il profilo fiscale anche perché le compensazioni tra i beneficiari e i legittimari non assegnatari seguono il rapporto di parentela e l’imposizione fiscale esistente tra il disponente (imprenditore) e i legittimari non assegnatari (Cass. 29506 del 24 dicembre 2020).
- Al Patto di famiglia possono applicarsi tutte le disposizioni già esaminate con riferimento alla donazione.
- L’impugnazione del patto di famiglia si prescrive in un anno dalla stipula laddove il consenso di uno dei partecipanti sia stato dato per errore, violenza o dolo.
- Il Patto di famiglia può inoltre essere sciolto per esplicito recesso pattuito nel contratto o per univoco consenso di tutte le parti.
Holding di famiglia
Con il termine holding ci si riferisce a società che detengono una parte o la totalità del capitale di altre imprese al fine di controllarne la gestione finanziaria, industriale e commerciale.
La holding detiene le partecipazioni delle società operative e ne esercita il controllo unitario.
La holding di famiglia (da sola ovvero in combinazione con altri strumenti quali patti parasociali, clausole di gradimento e prelazione, patti di famiglia etc.) è utile per:
1) Razionalizzare l’organigramma aziendale
- Sviluppo e diversificazione del business
- Consente la governabilità delle imprese operative mantenendo un’unitarietà di indirizzo
- Permette la gestione di trattative per operazioni relative al capitale (cessioni o quotazioni) attraverso un solo soggetto
- Permette l’ingresso di nuovi soci (Private Equity)
2) Benefici finanziari e fiscali
- Permette di accentrare in capo alla holding le funzioni amministrative per tutto il gruppo
- Possibilità di effettuare finanziamenti intercompany/Cash pooling
- Consente di gestire i flussi finanziari sfruttando un regime di tassazione dei dividendi più vantaggioso 1,2% (ex art. 89 TUIR) e il regime PEX -1,2% (ex art. 87 TUIR)
- Permette di adottare il regime di tassazione consolidata (ex art. 117 TUIR) operando la compensazione intersoggettiva di posizioni fiscali (perdite, interessi passivi, ACE)
- Permette di adottare il regime Iva di Gruppo o Gruppo IVA
3) Pianificare il passaggio generazionale
- Permette la tutela del patrimonio aziendale
- Permette alle nuove generazioni di partecipare ad una società nuova e distinta da quella/e operativa/e evita che eventuali conflitti tra i soci possano paralizzare l’attività delle società operative;
- Agevola la segregazione delle attività di impresa tra gli eredi
4) Altri benefici importanti
- La holding consente di trasferire gratuitamente, mediante Patto di famiglia, le quote che rappresentano il controllo della holding (esenzione da imposta di donazione ex art. 3, comma 4-ter del TUS)
- L’imposta di donazione, se dovuta, viene calcolata sul valore del Patrimonio Netto della holding (e non sul valore di mercato)
- La holding consente di effettuare il conferimento di aziende o rami di azienda
- E consente altresì di effettuare il conferimento delle partecipazioni detenute in una o più società in una holding in regime di neutralità fiscale, ove:
- il valore di iscrizione della partecipazione ( e il relativo incremento del patrimonio netto nella società conferitaria) sia pari all’ultimo valore fiscale riconosciuto della società conferita (c.d. realizzo controllato)
- è sufficiente che si tratti di «minoranze qualificate»: diritti di voto esercitabili pari al 20% nell’assemblea ordinaria (2% quotate) o partecipazione al capitale o patrimonio pari al 25% (5% quotate)
- La holding consente, inoltre, di scindere :
- il patrimonio ai fini della divisione del compendio ereditario e/o in caso di conflitti tra i soci , il patrimonio immobiliare segregandolo in una società appositamente costituita;
- scorporando il ramo finanziario.
Scissioni
Le scissioni societarie possono essere strumenti validi per suddividere il patrimonio aziendale in funzione dei diversi rami familiari, agevolando il passaggio generazionale.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa con numerose risposte ad istanze di interpello riconoscendo la legittimità delle scissioni non proporzionali asimmetriche volte a risolvere i conflitti tra i soci e/o a dividere il patrimonio aziendale in funzione dei diversi rami familiari, agevolando il passaggio generazionale.