a cura dell’Avv. Eleonora Magli
Il susseguirsi delle varie ondate di crisi economica degli ultimi anni hanno fatto sì che il legislatore decidesse di intervenire sulla regolamentazione delle procedure concorsuali, con progressivo abbandono dell’ottica punitiva a favore di un atteggiamento di supporto delle aziende che, seppure in difficoltà, pongono in atto delle strategie per rimanere attive sul mercato.
Questo cambio di prospettiva si è tradotto in numerose riforme della regolamentazione delle procedure concorsuali con introduzione di nuovi strumenti a disposizione delle imprese.
Abbiamo già fatto accenno allo strumento dell’esdebitazione, risorsa ancora poco conosciuta ma esistente ormai da diversi anni. Con l’ultima riforma – ovvero, con l’entrata in vigore, nel luglio scorso, del nuovo codice della Crisi e dell’Insolvenza – il legislatore ha introdotto, per la prima volta, uno strumento volto a prevenire, in via strutturata, l’insolvenza dell’impresa. A tale scopo, ha ideato una procedura codificata volta a prevenire la patologia dell’attività di impresa e a favorire il risanamento aziendale.
Mi riferisco alla procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi dell’impresa. Si tratta di una procedura, su base esclusivamente volontaria e stragiudiziale, attivabile dalle imprese iscritte nel Registro delle Imprese (comprese le ditte di piccole dimensioni, anche artigiane agricole) ogni qual volta esse si trovino in una posizione di squilibrio patrimoniale e/o squilibrio economico- finanziario, tale da rendere probabile la vera e propria crisi dell’impresa ma nel momento in cui sia ancora ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’attività.
Per la prima volta, quindi, il legislatore ha ideato una procedura volta ad aiutare l’imprenditore che sente di essere in fase di avvicinamento alla crisi dell’impresa e mette a sua disposizione uno strumento, già strutturato, per evitare che questo incappi in un default.
Materialmente, consiste nella possibilità di chiedere alla Camera di Commercio di appartenenza – e, quindi, senza entrare nelle aule di Tribunale – la nomina di un esperto incaricato di valutare le varie ipotesi di risanamento e individuare, entro un tempo ragionevole (180 giorni), una soluzione adeguata alla pericolosa situazione di squilibrio in cui versa l’impresa.
Compito dell’esperto indipendente è affiancare l’imprenditore e agevolare le trattative con i creditori, con la prospettiva di un accordo che ristrutturi il debito e ripristini l’equilibrio economico dell’impresa.
In particolare, esaminata la documentazione fornita dall’imprenditore insieme alla richiesta di nomina dell’esperto, questi convoca l’imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento e, in caso di pronostico positivo, contatta i creditori per la ricerca di possibili soluzioni o per prospettare loro le soluzioni ritenute percorribili.
La procedura è su base esclusivamente volontaria, quindi è attivabile solo su istanza spontanea dell’imprenditore.
Si apre con il deposito della domanda di nomina dell’esperto e si chiude con il deposito di una relazione, a firma di quest’ultimo, nella quale viene dato atto delle attività svolte e delle soluzioni individuate per il superamento dello squilibrio dell’impresa. Qualsiasi imprenditore può immaginare che quando un’azienda versa nella condizione di squilibrio a cui si è fatto riferimento sopra, è essenziale riuscire a cristallizzare la situazione in modo da poter compiere un’analisi affidabile, sulla scorta della quale ideare un piano di risanamento.
Per consentire l’ideazione di un possibile piano di risanamento, il legislatore ha introdotto delle misure protettive per preservare, per il tempo necessario alla procedura, il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possano turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il raggiungimento dell’obiettivo della prosecuzione dell’attività di impresa. Queste misure protettive si concretizzano, per esempio, nell’inibizione temporanea ai creditori della possibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’imprenditore per il tempo di svolgimento della procedura. Per attivare le misure protettive sarà sufficiente che l’imprenditore ne faccia richiesta contestualmente alla domanda di nomina dell’esperto; tuttavia, trattandosi di limitazioni significative delle facoltà messe a disposizione dei creditori, è necessario che un Giudice confermi in un successivo momento la loro effettiva applicazione. Tale controllo serve anche ad evitare e falcidiare domande di natura meramente dilatoria, presentate con il solo scopo di guadagnare tempo, magari allorquando l’imprenditore è ben consapevole di non poter più ragionevolmente perseguire l’obiettivo del risanamento della propria attività.